|
Art.
1 E’ costituita l’Associazione denominata
“E.D.U. ONLUS (Ex diversis unum)” con sede in
Castellammare di Stabia, Via Principe Amedeo N. 46,
avente durata illimitata. La sede
dell’Associazione potrà essere mutata con
deliberazione dell’Assemblea.
Art.
2 L’Associazione “E.M.U. ONLUS” senza fini
di lucro né diretto né indiretto si propone di
promuovere un movimento di solidarietà volto a
fornire strumenti e risorse adeguati ai tanti
giovani che pur avendo capacità, professionalità e
competenze nei settori in cui essa opera, stentano a
trovare inserimento nel mondo produttivo. Si
prefigge, perciò, di valorizzare le risorse umane e
ambientali già presenti sul
territorio e di sollecitare la nascita di
altre.
L’Associazione
ha altresì lo scopo di contribuire alla promozione
di attività culturali, artistiche e ricreative in
genere, nonché alla valorizzazione e alla tutela di
tutto il patrimonio storico-culturale e turistico
presente sul territorio.
L’Associazione,
infine, nella sua attività interna ed esterna si
ispira ai principi di democraticità, trasparenza e
partecipazione e mantiene piena indipendenza ed
autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione,
garantisce pari opportunità tra uomo e donna e i
diritti fondamentali della persona.
L'oggetto
dell'attività dell'associazione riguarda quindi:
diffusione
della cultura in genere, la conoscenza delle risorse
storico, artistico, ambientali e culturali del
territorio;
tutela
e valorizzazione dei beni d’interesse artistico e
storico con particolare riguardo al patrimonio
bibliografico e archivistico presente nel
territorio;
tutela
e valorizzazione dei beni turistici e ambientali;
valorizzazione
e potenziamento del patrimonio e delle abilità del
territorio.
Art.
3 L
'Associazione E.M.U. per il raggiungimento dei
suoi fini, intende promuovere varie attività, in
particolare:
promozione
della lettura mediante progetti o programmi
culturali, da attuarsi con la diretta collaborazione
delle scuole locali e delle strutture esistenti sul
territorio ed eventualmente incentivati con
l’assegnazione di premi o riconoscimenti;
promozione di
una
serie di iniziative e occasioni di studio rivolte a
ragazzi di età scolare. Le attività nasceranno
dagli stimoli che il territorio offre, partendo
dalla sua ricchezza in biodiversità, dalle tracce
della storia fino alle tradizioni ed al folklore.
Per cui si potranno svolgere attività legate
all'educazione ambientale, all' archeologia, alla
storia locale, alla biblioteconomia, alle tradizioni
artistiche;
Organizzazione
di attività
di tutorato dirette a tutti gli studenti
svantaggiati in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari, anche in
collaborazione con altre associazioni di
volontariato e con enti
pubblici e privati operanti nella medesima
direzione;
sostegno
e attivazione di progetti per la promozione
turistico-culturale e ricreativa, la conservazione
di beni librari, archivistici e storico artistici e
la catalogazione degli stessi.
Promozione
e organizzazione di corsi, convegni, seminari,
dibattiti, mostre per introdurre o approfondire
tematiche socio-storico, turistico- culturali;
organizzazione
e gestione di corsi di preparazione e di
aggiornamento per insegnanti, animatori e operatori
operanti nel settore di competenza
dell’Associazione;
costituzione
e gestione di un centro di documentazione ricerca ed
informazione aperto a enti pubblici o privati e a
privati cittadini;
la
redazione e l’edizione, diretta o indiretta di
cataloghi, libri, testi, pubblicazioni periodiche,
pubblicitarie, notiziari, ricerche, strumenti
audiovisivi e multimediali o quant’altro sia di
interesse storico-architettonico,
archivistico-bibliografico, turistico-culturale e
possa servire a divulgare la conoscenza a un più
vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle
finalità dell’Associazione
attività di
sostegno contro l'emarginazione creata dalla
disoccupazione e contro il disagio del mondo
giovanile;
proporsi
come luogo
di incontro e di aggregazione nel nome di interessi
culturali assolvendo alla funzione sociale di
maturazione e crescita umana e civile, attraverso
l'ideale dell'educazione permanente.
Art.
4 All’associazione possono aderire tutti
coloro ( persone fisiche o giuridiche) che
condividano gli scopi sociali e che si impegnino a
prestare la loro attività per favorire la
realizzazione di questi nei limiti delle proprie
possibilità. L'associazione ha la facoltà di
nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono
particolarmente distinti per gesti e azioni di
rilevante significato rispetto ai fini culturali e
istituzionali dell'associazione stessa.
Art.
5 I
soci si suddividono in 4 categorie:
- soci collaboratori
- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci simpatizzanti
Sono
soci collaboratori coloro che si impegnano
nell'associazione con apporti continuativi e che
sono promotori
di attività sociali.
Sono
soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il
loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi
della associazione.
Sono
soci sostenitori coloro che sponsorizzano in maniera
continuativa le attività dell’associazione.
Sono
soci simpatizzanti coloro che sostengono una tantum
particolari attività dell’associazione.
Tutti
i soci sono tenuti a contribuire alla vita
dell'associazione con le quote annuali di
adesione stabilite
dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le
quote vengono
stabilite sulla base dei programmi sociali e del
piano di
servizi erogabili. I soci onorari possono essere
dispensati dal versamento di quote e/o dei
contributi dell'associazione.
E'
esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
Art.
6 L
'ammissione di nuovi soci è deliberata dal
consiglio con riferimento agli artt. 4 e 5 del
presente statuto. Il nuovo socio deve essere
presentato da almeno due soci.
L'ammissione dei soci
deve essere ratificata dall'assemblea.
Le
domande di ammissione, recanti la dichiarazione che
si condividono le finalità, rivolte al Consiglio
direttivo, sono accolte dagli organi competenti
previsti dal presente statuto.
L’adesione
all’associazione è a tempo indeterminato.
Le
quote o il contributo associativo non è
trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art.
7 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme
del presente statuto e l'eventuale regolamento
interno, secondo le deliberazioni assunte dagli
organi preposti. In caso di comportamento difforme,
che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio
dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà
intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:
richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
Art.
8 La qualifica di socio si perde:
-
dimissioni volontarie;
-
decadenza;
-
esclusione deliberata dagli organi competenti;
-
decesso.
Art.
9 Può recedere su domanda il socio che non sia
più in grado di collaborare e/o partecipare al
perseguimento degli scopi
sociali. Il recesso è accordato dal
consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che
il socio ha in corso con l'associazione.
Art.
10 Può
essere dichiarato decaduto il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per
l'ammissione;
b) che non sia più in grado di concorrere in
alcun modo al
raggiungimento degli scopi sociali.
Art.
11 Può essere escluso il socio:
a) che svolga attività in contrasto con
quelle dell'associazione;
b) che non osservi le deliberazioni degli
organi sociali competenti;
c) che senza giustificato motivo non adempia
puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi
titolo verso l'associazione. L'esclusione è
deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio
sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può
giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un
termine di trenta giorni per eventuali
controdeduzioni.
Art.
12 Il socio che cessa di appartenere alla
associazione per
recesso, decadenza od esclusione, non può
rivendicare alcun
diritto sul patrimonio e sulle quote già
pagate.
Art.
13 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell' Associazione.
Art.
14 Le risorse economiche dell'Associazione sono
costituite da:
-
beni, immobili e mobili;
-
contributi;
-
donazioni e lasciti;
-
rimborsi derivanti da attività convenzionate;
-
attività marginali di carattere commerciale e
produttivo;
-
ogni altro tipo di entrate.
I
contributi degli aderenti sono costituiti dalle
quote di associazione annuale, stabilite dal
Consiglio direttivo e da eventuali contributi
straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne
determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti,
sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla
utilizzazione di esse, in armonia con finalità
statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Art.
15 L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio
direttivo deve redigere il bilancio preventivo e
quello consuntivo. Il bilancio preventivo e
consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea
ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso
deve essere depositato presso la sede
dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la
seduta per poter essere consultato da ogni
associato.
Art.
16 Gli organi dell’Associazione sono:
-
l’assemblea dei soci;
-
il Consiglio direttivo;
-
il Presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.
Art.
17 L’assemblea è composta da tutti gli
associati ed è l’organo sovrano
dell’associazione. E’ presieduta dal Presidente
del Consiglio direttivo o, in sua assenza , dal vice
presidente o da un socio nominato dalla stessa
assemblea.
L’assemblea ordinaria, viene convocata dal
presidente del Consiglio direttivo, dopo delibera
dello stesso Consiglio direttivo, almeno una volta
all’anno per l’approvazione del bilancio
consuntivo e preventivo. La convocazione deve
avvenire per comunicazione scritta e deve contenere
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
delle riunioni sia in prima che in seconda
convocazione con l’elenco delle materie da
trattare, mediante avviso affisso nella sede, fax o
e-mail 15 giorni prima della riunione. L’assemblea
straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta
venga richiesta su domanda motivata e firmata da
almeno 1/3 dei soci, o, da due componenti del
consiglio direttivo: in tal caso l’avviso di
convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni
dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve
essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L’assemblea può riunirsi anche in un luogo
diverso dalla sede sociale, purché Italia.
Art.
18 All’assemblea dei soci spetta:
-
approvare gli indirizzi generali ed il
programma delle attività proposte dal Consiglio
direttivo;
- approvare il bilancio di
previsione e il bilancio consuntivo;
-
nominare i componenti del Consiglio direttivo;
-
nominare il Presidente;
-
modificare il presente statuto;
-
deliberare sull’eventuale destinazione degli
utili di gestione, se consentito dalla legge e dal
presente statuto;
-
deliberare lo scioglimento e la liquidazione
dell’associazione e deliberare la devoluzione del
suo patrimonio anche in caso di estinzione
dell’associazione;
-
revocare il presidente, col voto favorevole
della metà più uno dei soci;
L’assemblea
è regolarmente costituita in prima convocazione con
la presenza di metà più uno dei soci, in seconda
convocazione qualsiasi sia il numero dei
partecipanti. I soci deliberano tanto in prima
quanto in seconda convocazione con la maggioranza
dei presenti.
Le
assemblee straordinarie, di modificazione dello
statuto, sono valide in prima convocazione con la
presenza della maggioranza dei soci e deliberano con
il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
In
seconda convocazione le assemblee straordinarie sono
valide con qualsiasi numero di soci presenti e
deliberano con il voto
favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni
assemblea verrà
redatto apposito verbale.
Ogni
associato ha diritto a un voto. E’ ammesso il
rilascio di delega scritta purché ad altro
associato.
Un
associato non può avere più di una delega.
All’assemblea hanno diritto di intervenire e
di votare tutti i soci regolarmente iscritti
in regola con il pagamento delle quote annuali
previste. Non è ammessa altra espressione di
voto.
Art.
19 Il Consiglio direttivo è composto da 4
membri, eletti dall’Assemblea per la durata di
anni tre, realizza gli obiettivi programmatici posti
in essere dall’assemblea e cura ogni affare
corrente.
Il
Consiglio direttivo, nella sua prima riunione
nomina, nel suo interno, su proposta del Presidente:
il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
Il
Vice Presidente, sostituisce il presidente quando
questi è impedito.
Il
Tesoriere ha cura della cassa sociale e provvede
alle operazioni finanziarie.
Il
Segretario verbalizza le riunioni del consiglio
direttivo e dell’assemblea, coadiuva il presidente
e il consiglio direttivo nello svolgimento del loro
mandato e cura la tenuta del libro dei soci.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione
del Presidente e quando lo richiede almeno 1/3 dei
suoi componenti e comunque almeno 4 volte all’anno
per deliberare sugli atti della vita associativa.
Per la validità della riunione occorre la presenza
della maggioranza dei membri del Consiglio e
delibera col voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
Art. 20 Sono compiti del Consiglio direttivo:
approvare
il regolamento;
deliberare
in materia di organizzazione dell’associazione;
fissare
l’ammontare della quota associativa o di altri
contributi a carico dei soci; dispone la
costituzione di commissioni; delega compiti al
presidente o ad altri componenti;
acquisire
collaborazioni e consulenze con i più ampi poteri
per la gestione ordinaria e l’ammissione, la
sospensione e l’esclusione dei soci;
nominare
i soci onorari;
deliberare
su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare
e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti
con enti finanziari e/o istituti bancari
nell'ambito delle
attività sociali;
assumere
personale dipendente o stipulare contratti d'opera
con soci e terzi;
deliberare
su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione
sociale non riservati all'assemblea dalle norme di
legge o dal presente statuto.
I
componenti del Consiglio direttivo possono essere
rieletti per un massimo di due volte consecutive.
Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati
per tre volte consecutive.
Alle riunioni possono essere invitati esperti con
voto consultivo.
In
caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi
componenti il Consiglio direttivo provvede alla
relativa sostituzione da sottoporre alla ratifica
dell’assemblea nella sua prima riunione successiva
alla sostituzione.
Art.
21 Il Presidente dura in carica tre anni ed è
il legale rappresentante dell’Associazione a tutti
gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio
direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi
compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere
conti correnti bancari e postali e procedere agli
incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la
gestione di attività varie, previa approvazione del
Consiglio direttivo.
Art.
22 Il Collegio dei revisori dei conti è
composto da tre membri, eletti dall'assemblea, anche
tra i soci. Esso dura in carica
tre anni ed è rieleggibile. Spetta al
collegio dei revisori
controllare i libri sociali, la tenuta della
contabilità e i
libri contabili. Di ogni ispezione e
controllo si deve dare notizia nella relazione che
il collegio redige annualmente.
Art.
23 Lo scioglimento dell’Associazione è
deliberato dall’assemblea straordinaria. Il
patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto
ad associazione con finalità analoghe o per fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge
23.12.96, n. 662.
Art. 24 Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete
solo il rimborso delle spese varie regolarmente
documentate. Per quanto non previsto dal presente
statuto valgono le norme di legge vigente in
maniera. |