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( Storia, cultura e tradizioni stabiesi )

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Associazione culturale onlus

"Ex diversis unum"

 

 

 

 

Lo Statuto:

Logo "Ex diversis unum".

 

 

Art. 1 E’ costituita l’Associazione denominata “E.D.U. ONLUS (Ex diversis unum)” con sede in Castellammare di Stabia, Via Principe Amedeo N. 46, avente durata illimitata. La sede dell’Associazione potrà essere mutata con deliberazione dell’Assemblea.

 

Art. 2 L’Associazione “E.M.U. ONLUS” senza fini di lucro né diretto né indiretto si propone di promuovere un movimento di solidarietà volto a fornire strumenti e risorse adeguati ai tanti giovani che pur avendo capacità, professionalità e competenze nei settori in cui essa opera, stentano a trovare inserimento nel mondo produttivo. Si prefigge, perciò, di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul  territorio e di sollecitare la nascita di altre.

L’Associazione ha altresì lo scopo di contribuire alla promozione di attività culturali, artistiche e ricreative in genere, nonché alla valorizzazione e alla tutela di tutto il patrimonio storico-culturale e turistico presente sul territorio.

L’Associazione, infine, nella sua attività interna ed esterna si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione, garantisce pari opportunità tra uomo e donna e i diritti fondamentali della persona.

L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi: diffusione della cultura in genere, la conoscenza delle risorse storico, artistico, ambientali e culturali del territorio;

tutela e valorizzazione dei beni d’interesse artistico e storico con particolare riguardo al patrimonio bibliografico e archivistico presente nel territorio;

tutela e valorizzazione dei beni turistici e ambientali;

valorizzazione e potenziamento del patrimonio e delle abilità del territorio.

 

Art. 3 L 'Associazione E.M.U.  per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: promozione della lettura mediante progetti o programmi culturali, da attuarsi con la diretta collaborazione delle scuole locali e delle strutture esistenti sul territorio ed eventualmente incentivati con l’assegnazione di premi o riconoscimenti; promozione di  una serie di iniziative e occasioni di studio rivolte a ragazzi di età scolare. Le attività nasceranno dagli stimoli che il territorio offre, partendo dalla sua ricchezza in biodiversità, dalle tracce della storia fino alle tradizioni ed al folklore. Per cui si potranno svolgere attività legate all'educazione ambientale, all' archeologia, alla storia locale, alla biblioteconomia, alle tradizioni artistiche;

Organizzazione di  attività di tutorato dirette a tutti gli studenti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato e con  enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione;

sostegno e attivazione di progetti per la promozione turistico-culturale e ricreativa, la conservazione di beni librari, archivistici e storico artistici e la catalogazione degli stessi.

Promozione e organizzazione di corsi, convegni, seminari, dibattiti, mostre per introdurre o approfondire tematiche socio-storico, turistico- culturali;

organizzazione e gestione di corsi di preparazione e di aggiornamento per insegnanti, animatori e operatori operanti nel settore di competenza dell’Associazione;

costituzione e gestione di un centro di documentazione ricerca ed informazione aperto a enti pubblici o privati e a privati cittadini;

la redazione e l’edizione, diretta o indiretta di cataloghi, libri, testi, pubblicazioni periodiche, pubblicitarie, notiziari, ricerche, strumenti audiovisivi e multimediali o quant’altro sia di interesse storico-architettonico, archivistico-bibliografico, turistico-culturale e possa servire a divulgare la conoscenza a un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’Associazione attività di sostegno contro l'emarginazione creata dalla disoccupazione e contro il disagio del mondo giovanile;

proporsi come  luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

 

Art. 4 All’associazione possono aderire tutti coloro ( persone fisiche o giuridiche) che condividano gli scopi sociali e che si impegnino a prestare la loro attività  per favorire la realizzazione di questi nei limiti delle proprie possibilità. L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa.

 

Art. 5  I soci si suddividono in 4 categorie:

                  - soci collaboratori

                  - soci ordinari

                  - soci sostenitori

                  - soci simpatizzanti

Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono  promotori di attività sociali.

Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi della  associazione.

Sono soci sostenitori coloro che sponsorizzano in maniera continuativa le attività dell’associazione.

Sono soci simpatizzanti coloro che sostengono una tantum particolari attività dell’associazione.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita  dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote  vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano  di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

 

Art. 6 L 'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio con riferimento agli artt. 4 e 5 del presente statuto. Il nuovo socio deve essere presentato da almeno due soci.  L'ammissione dei soci  deve essere ratificata dall'assemblea.

Le domande di ammissione, recanti la dichiarazione che si condividono le finalità, rivolte al Consiglio direttivo, sono accolte dagli organi competenti previsti dal presente statuto.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

 

Art. 7 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

 

Art. 8 La qualifica di socio si perde:

-    dimissioni volontarie;

-    decadenza;

-    esclusione deliberata dagli organi competenti;

-    decesso.

 

Art. 9 Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi  sociali. Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

 

Art. 10  Può essere dichiarato decaduto il socio:

                  a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

                  b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al

                  raggiungimento degli scopi sociali.

 

Art. 11 Può essere escluso il socio:

                  a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;

                  b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;

                  c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

 

Art. 12 Il socio che cessa di appartenere alla associazione per  recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun  diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

 

Art. 13 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' Associazione.

 

Art. 14 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

-    beni, immobili e mobili;

-    contributi;

-    donazioni e lasciti;

-    rimborsi derivanti da attività convenzionate;

-    attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

-    ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 15 L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

Art. 16 Gli organi dell’Associazione sono:

-    l’assemblea dei soci;

-    il Consiglio direttivo;

-    il Presidente;

  - il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 17 L’assemblea  è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano dell’associazione. E’ presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza , dal vice presidente o da un socio nominato dalla stessa assemblea. L’assemblea ordinaria, viene convocata dal presidente del Consiglio direttivo, dopo delibera dello stesso Consiglio direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l’elenco delle materie da trattare, mediante avviso affisso nella sede, fax o e-mail 15 giorni prima della riunione. L’assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei soci, o, da due componenti del consiglio direttivo: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L’assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché Italia.

 

Art. 18 All’assemblea dei soci spetta:

-    approvare gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio direttivo;
-    approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

-    nominare i componenti del Consiglio direttivo;

-    nominare il Presidente;

-    modificare il presente statuto;

-    deliberare sull’eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla legge e dal presente statuto;

-    deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e deliberare la devoluzione del suo patrimonio anche in caso di estinzione dell’associazione;

-    revocare il presidente, col voto favorevole della metà più uno dei soci;

L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in seconda  convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto  favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà  redatto apposito verbale.

Ogni associato ha diritto a un voto. E’ ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato.

Un associato non può avere più di una delega.

All’assemblea hanno diritto di intervenire  e di votare tutti i soci  regolarmente iscritti in regola con il pagamento delle quote annuali previste. Non è ammessa  altra espressione di voto.

 

Art. 19 Il Consiglio direttivo è composto da 4 membri, eletti dall’Assemblea per la durata di anni tre, realizza gli obiettivi programmatici posti in essere dall’assemblea e cura ogni affare corrente.

Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione nomina, nel suo interno, su proposta del Presidente: il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Vice Presidente, sostituisce il presidente quando questi è impedito.

Il Tesoriere ha cura della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

Il Segretario verbalizza le riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nello svolgimento del loro mandato e cura la tenuta del libro dei soci.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando lo richiede almeno 1/3 dei suoi componenti e comunque almeno 4 volte all’anno per deliberare sugli atti della vita associativa.
Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.


Art. 20 Sono compiti del Consiglio direttivo:

approvare il regolamento;

deliberare in materia di organizzazione dell’associazione;

fissare l’ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico dei soci; dispone la costituzione di commissioni; delega compiti al presidente o ad altri componenti;

acquisire collaborazioni e consulenze con i più ampi poteri per la gestione ordinaria e l’ammissione, la sospensione e l’esclusione dei soci;

nominare i soci onorari;

deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti  con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle  attività sociali;

assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera  con soci e terzi;

deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di  legge o dal presente statuto.

I componenti del Consiglio direttivo possono essere rieletti per un massimo di due volte consecutive. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
Alle riunioni possono essere invitati esperti con voto consultivo.

In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione da sottoporre alla ratifica dell’assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione.

 

Art. 21 Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

 

Art. 22 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica  tre anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori  controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i  libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.

 

Art. 23 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

 

Art. 24 Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

 

 

La nostra e-mail:  eduonlus@email.it

 

 

 

 

 

  

( Autore: Maurizio Cuomo - © Copyright 2002 www.liberoricercatore.it  )